separazione e divorzio / logo separazione e divorzio / scritta logo

Separazione-divorzio.com

La parcella dell'avvocato nel divorzio breve, nella negoziazione assistita e negli accordi conclusi dinanzi l'ufficiale di stato civile

La convenzione di negoziazione assistita pu� essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita � trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa irregolarit�, comunica agli avvocati il nulla osta per la trasmissione dell'accordo stesso all'ufficiale dello stato civile del comune interessato.

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, il Procuratore della Repubblica autorizza l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita (con conseguente trasmissione da parte dell'avvocato all'ufficiale dello stato civile del comune interessato), quando lo stesso risponde all'interesse dei figli.

In ambedue le ipotesi sopra delineate, non si ha quindi il passaggio in Tribunale, ovvero non si configura alcuna fase giudiziale, con la conseguenza che per il compenso dell'avvocato occorre fare riferimento alla tabella 26 del d.m. n. 55/2014 relativa alle prestazioni di assistenza stragiudiziale.

Tale tabella prevede per le controversie di valore indeterminato (come sono le cause di separazione/divorzio) un compenso minimo di E. 1.654,00, medio di E. 3.308,00, massimo di E. 5.954,00, a meno che le parti (cliente-avvocato) non abbiano preventivamente pattuito un importo diverso, dal momento che la pattuizione tra le parti prevale sugli importi parametrici di cui al d.m. n. 55/2014.

Nel caso in cui il Procuratore della Repubblica non ritenga rispondente all'interesse dei minori l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, invece, lo trasmette al Presidente del Tribunale, il quale entro i successivi 30 giorni fissa la comparizione delle parti.

In tale ultima ipotesi, verificandosi il passaggio in Tribunale, per la determinazione del compenso dell'avvocato dovr� farsi riferimento alle prestazioni giudiziali e, quindi, alla tabella 2 del d.m. n. 55/2014, la quale prevede per le cause di valore indeterminato un compenso minimo di E. 4.459,00, uno medio di E. 10.343,00 ed uno massimo di E. 19.327,00, semprech� le parti non abbiano concordato un importo diverso, come sopra gi� precisato.

L'art. 1 della Legge n. 55/2015, ha ridotto i tempi per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi - anzich� 3 anni - innanzi al Presidente del Tribunale nelle procedure di separazione giudiziale, ed a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Con la riduzione dei tempi prevista dall'intervenuta disposizione normativa, per�, la procedura per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio rimane sempre la stessa, con la conseguenza che il compenso spettante all'avvocato per la prestazione professionale svolta rimane sempre quello previsto dalla tabella 2 (valore indeterminato) del d.m. n. 55/2014.

L'art. 12 della Legge n. 132/2014 ha previsto che i coniugi, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, innanzi all'ufficiale di stato civile, possono concludere un accordo congiunto di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tale procedura, che non pu� contenere patti di trasferimento patrimoniale e che non si applica in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, non prevede il passaggio in Tribunale.

Per tale ragione, anche in questa ipotesi, per il compenso dell'avvocato occorre fare riferimento alla tabella n. 26 del d.m. n. 55/2014, relativa alle prestazioni stragiudiziali.

Data: 25.01.2017
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

<< Articoli e News
©2003-2021 Separazione-divorzio.com | Milano | Roma | Tutti i diritti riservati
Servizio a cura di StudioLegale-online.net | Informazioni legali | Privacy

W3C Validato CSS Validato